L’agevolazione – L’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), disciplina, ai commi da 46 a 56, il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0. Nel dettaglio, il comma 46, prevede che «a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, del settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è attribuito un credito
d’imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 48» Le attività ammissibili al credito d’imposta, come confermato dall’articolo 3 del decreto in esame, sono quelle finalizzate all’acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell’impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e
digitale delle imprese previsto dal “Piano nazionale Impresa 4.0”. In particolare, le attività ammissibili al credito d’imposta, sono le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:
a) big data e analisi dei dati;
b) cloud e fog computing; c) cyber security;
d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
e) prototipazione rapida;
f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
g) robotica avanzata e collaborativa;
h) interfaccia uomo macchina;
i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
l) internet delle cose e delle macchine;
m) integrazione digitale dei processi aziendali.
Le spese ammissibili (come indicato nell’articolo 4 del decreto) al credito d’imposta, sono le sole spese relative al personale dipendente impegnato come discente nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione.
Si precisa che per “costo aziendale” s’intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d’imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività
formative svolte fuori sede.
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