La Legge di Bilancio 2019 ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito di imposta è destinato a:
- punti vendita esclusivi, ossia esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- punti vendita non esclusivi, ossia esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d’imposta per via telematica.
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell’anno precedente a quello della domanda di accesso al credito d’imposta, con riferimento alle seguenti voci:
- imposta municipale unica (IMU);
- tassa per i servizi indivisibili (TASI);
- tassa sui rifiuti (TARI);
- spese per locazione (solo nel caso dei punti vendita esclusivi);
Il credito è riconosciuto nella misura massima di € 2.000 per ciascun esercente: in misura integrale se il punto vendita è esclusivo, in misura ridotta se il punto vendita non è esclusivo. Per i punti vendita non esclusivi il credito è commisurato al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo dei ricavi complessivi.
L’elenco dei soggetti con il relativo importo di credito spettante sarà pubblicato entro il 31 dicembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il beneficio.
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
C e l l : 3 2 7 4 6 1 2 7 5 9
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